Un lavoratore, licenziato il 15 marzo 2011, ha richiesto l'indennità di mobilità presentando la domanda all'ente previdenziale solo l'8 luglio 2011. L'ente ha eccepito il mancato rispetto dei termini di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che l'indennità di mobilità è equiparata a un trattamento di disoccupazione. Di conseguenza, si applica il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla fine del rapporto di lavoro, pari a sessanta giorni dall'ottavo giorno successivo al licenziamento. Poiché la domanda è stata presentata oltre tale scadenza, il diritto è decaduto. La Suprema Corte ha rigettato la richiesta del lavoratore, compensando le spese di giudizio.
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