Una società riceve un avviso di rettifica sul valore di un immobile e presenta istanza di mediazione. Successivamente, anziché depositare il ricorso originario, notifica un secondo ricorso autonomo oltre i termini di legge. L'Amministrazione Finanziaria eccepisce la tardività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del fisco, stabilendo che la decadenza del contribuente dal diritto di impugnare l'atto per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, se non si è formato un giudicato espresso. Di conseguenza, il secondo ricorso della società viene dichiarato inammissibile, confermando la pretesa del fisco e condannando la contribuente al pagamento delle spese.
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