La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contratti di finanziamento. Anche se il Tasso Annuo Nominale (TAN) non è esplicitamente indicato, il contratto non è nullo se il tasso è oggettivamente determinabile. Nello specifico, la Corte ha chiarito che la nullità prevista dall'art. 117 del Testo Unico Bancario può essere superata qualora il TAN possa essere ricavato attraverso un semplice calcolo aritmetico, basato sugli altri elementi presenti nel contratto, come l'importo, la durata, le rate e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). La decisione riforma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola, confermando invece la validità del contratto come ritenuto dalla Corte d'Appello, in quanto il principio del TAN determinabile era stato rispettato.
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