Un uomo è stato condannato per lesioni gravi e per il reato di violenza privata ai danni di un dirigente aziendale. L'imputato ha prima aggredito fisicamente la vittima e in seguito le ha inviato numerose lettere minatorie anonime. A causa di questo clima intimidatorio, del forte stato d'ansia e dell'insonnia, la vittima è stata costretta a rassegnare le dimissioni dal proprio posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo il ricorso dell'imputato. La Suprema Corte ha stabilito che l'invio continuo di lettere intimidatorie, svolto per spingere il destinatario ad abbandonare l'impiego, integra pienamente il reato di violenza privata. La Corte ha inoltre ribadito la piena legittimità dell'utilizzo dei tabulati telefonici e delle integrazioni probatorie disposte d'ufficio dal giudice durante il rito abbreviato.
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