Una società, dopo aver perso in appello una causa per concorrenza sleale, ha visto il suo ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile. Ha quindi tentato la via della revocazione, sostenendo un errore revocatorio da parte della Corte. La Cassazione ha respinto anche questa istanza, chiarendo che la precedente inammissibilità non derivava da una svista percettiva sui documenti, ma dalla carenza descrittiva del ricorso stesso, che non rispettava il principio di autosufficienza. La decisione ribadisce la netta distinzione tra un errore di fatto revocabile e una valutazione giuridica insindacabile.
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