Un committente ha trattenuto indebitamente una somma dal prezzo di un appalto a titolo di penale, nonostante l'appaltatore avesse eseguito opere aggiuntive per compensare il ritardo. Gli arbitri hanno condannato il committente alla restituzione, ma hanno applicato le regole dell'indebito oggettivo, facendo decorrere gli interessi solo dalla domanda giudiziale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'appaltatore, stabilendo che la vicenda configura un inadempimento contrattuale. Trattandosi di un debito derivante dal contratto, gli interessi decorrono automaticamente dalla scadenza del pagamento o dalla messa in mora, senza che rilevi la buona fede del debitore. Inoltre, il creditore ha il diritto di dimostrare il maggior danno da svalutazione monetaria.
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