A seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo, il Comune ha espropriato alcuni terreni privati per costruire alloggi d'emergenza. Il Proprietario ha contestato il calcolo dell'indennità di espropriazione, sostenendo che il valore del terreno dovesse essere stimato al momento del decreto di esproprio (2016) e non alla data del sisma (2009), quando l'area non era ancora edificabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del cittadino, confermando che la normativa d'emergenza deroga alla regola generale. Per evitare speculazioni ingiustificate dovute alla variazione urbanistica causata dal disastro, la stima del terreno deve basarsi sulla destinazione urbanistica precedente al terremoto. Tuttavia, la somma finale deve essere rivalutata per coprire l'inflazione fino al decreto di esproprio. Vince il Comune.
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