Un professionista, a seguito di un avviso di accertamento fiscale basato su indagini bancarie, ha impugnato l'atto sostenendo di aver perso la documentazione contabile a causa del sisma del 2009 e di aver diritto alle relative agevolazioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un importante principio di diritto: le agevolazioni fiscali sisma, come la riduzione del 60%, si applicano esclusivamente ai tributi già dichiarati e sospesi per l'emergenza, non a quelli emersi da un successivo accertamento per evasione. La Corte ha confermato che l'onere di giustificare i movimenti bancari resta a carico del contribuente.
Continua »