Un vettore perde un carico di abbigliamento di alto valore. L'azienda mittente e la sua assicurazione chiedono il risarcimento basandosi sulle fatture di vendita. Il vettore si oppone, sostenendo che il calcolo debba basarsi sul costo di produzione, inferiore. La Cassazione ha respinto il ricorso del vettore, stabilendo un principio chiave sul risarcimento danno trasporto merci: il danno si calcola sul 'prezzo corrente' della merce a destinazione. Le fatture di vendita sono considerate prova idonea di tale prezzo, in quanto includono già il margine di profitto. Di conseguenza, il vettore è stato condannato a risarcire il pieno valore di mercato della merce perduta.
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