Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per una tassa automobilistica del 2012. Dopo il rigetto nei gradi di merito, ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, ha notificato l'atto al difensore del vecchio agente della riscossione anziché al nuovo ente subentrato per legge. La Suprema Corte ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione eseguita al precedente difensore è nulla, poiché non opera il principio di ultrattività del mandato in caso di successione stabilita dalla legge. Trattandosi però di una nullità sanabile, la Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha ordinato al contribuente di rinnovare la notifica direttamente al nuovo ente di riscossione entro sessanta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo.
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