La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello sulla qualificazione del rapporto di lavoro di una collaboratrice, inizialmente inquadrata come autonoma. I giudici hanno accertato la natura subordinata del rapporto fin dal settembre 2002, basandosi sull'emissione di assegni mensili di pari importo e sulla continuità delle mansioni di segreteria, inquadrate al quarto livello del contratto collettivo. La Corte ha respinto sia il ricorso del datore di lavoro, che contestava la retrodatazione e la continuità del rapporto, sia quello della lavoratrice, che chiedeva il riconoscimento di un rapporto diretto con la società mandante del professionista per presunta interposizione fittizia di manodopera. Di conseguenza, viene confermata la condanna del datore di lavoro al pagamento di oltre 50.000 euro per differenze retributive e trattamento di fine rapporto.
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