La Corte di Cassazione ha affrontato il tema del **beneficiario effettivo** in un caso di finanziamento infragruppo. Un'azienda italiana pagava interessi a una subholding italiana, la quale a sua volta li trasferiva quasi interamente a una società lussemburghese. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, ritenendo la subholding una mera società 'conduit'. La Corte ha dato ragione al Fisco, stabilendo che per ottenere l'esenzione dalla ritenuta fiscale, non basta essere il destinatario formale del pagamento. L'azienda deve dimostrare di essere il **beneficiario effettivo**, cioè di avere il controllo sostanziale dei fondi. In assenza di questa prova, la società che paga gli interessi deve applicare la ritenuta alla fonte, come se il pagamento fosse fatto direttamente al soggetto non residente.
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