Il Subaffittuario ha impugnato la condanna al pagamento dei canoni arretrati relativi a un contratto di subaffitto. Egli sosteneva che il rapporto fosse cessato a seguito di una lettera della Curatela Fallimentare della Società Subaffittante e di una successiva transazione. La Corte d'Appello ha invece accertato la persistenza del contratto, condannandolo al pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'interpretazione dei contratti spetta esclusivamente al giudice di merito. Il ricorrente non può sollecitare un nuovo esame dei fatti in Cassazione, a meno che non dimostri una palese violazione delle regole di interpretazione contrattuale, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Di conseguenza, il Subaffittuario perde la causa e deve farsi carico delle spese processuali aggiuntive.
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