La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15195/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un mutuatario che lamentava la nullità del contratto di mutuo per la mancata indicazione esplicita del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale). La Corte ha stabilito che la nullità del contratto di mutuo non sussiste quando il tasso di interesse, seppur non esplicitato come T.A.N., è chiaramente determinabile da altri elementi contrattuali, come il T.A.E.G. e il piano di ammortamento allegato, che riportano analiticamente tutte le condizioni economiche dell'operazione, garantendo così la trasparenza richiesta dalla legge.
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