Alcuni ex dipendenti di un'azienda energetica hanno promosso un giudizio per ottenere le riduzioni tariffarie sulla fornitura elettrica previste dal vecchio contratto collettivo. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, i lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione, ma hanno successivamente depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dall'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa tassa aggiuntiva, infatti, ha natura sanzionatoria e si applica esclusivamente nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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