Una lavoratrice ha richiesto un risarcimento per presunte condotte vessatorie (mobbing e straining) subite sul luogo di lavoro. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, confermando la decisione di primo grado, per insufficienza di prove. Nonostante alcuni episodi sgradevoli, il giudice ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un ambiente lavorativo sistematicamente ostile, sottolineando anche il breve periodo di lavoro effettivo della dipendente durante i fatti contestati. È stato invece accolto l'appello incidentale del datore di lavoro, condannando la lavoratrice al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
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