La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19613/2024, ha stabilito un importante principio in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego. In assenza di tabelle di equiparazione, l'amministrazione di destinazione, nel determinare il nuovo inquadramento retributivo, deve tenere conto delle progressioni economiche maturate dal dipendente presso l'ente di provenienza. Tuttavia, deve escludere dal calcolo la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), in quanto non facente parte dello stipendio tabellare. La decisione chiarisce come bilanciare il diritto del lavoratore a mantenere il livello retributivo raggiunto con i criteri organizzativi della nuova amministrazione.
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