L'Imputato era stato condannato per diffamazione nei primi due gradi di giudizio, con l'obbligo di risarcire i danni alle Parti Civili. Tuttavia, l'intero procedimento si era svolto senza la sua partecipazione reale. Le notifiche degli atti erano state consegnate al difensore d'ufficio dopo un tentativo fallito presso il vecchio domicilio eletto, nonostante le autorità conoscessero il suo trasferimento in un altro Comune. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che non si può celebrare un processo in assenza se manca la prova dell'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'accusato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, revocando anche il risarcimento dei danni, poiché il reato è ormai estinto per prescrizione.
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