L'Imputato, accusato del reato di furto, è stato condannato in primo grado al carcere e al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte d'Appello ha successivamente dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni civili per il risarcimento dei danni. L'Imputato ha proposto ricorso chiedendo una valutazione alternativa dei fatti per annullare il risarcimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile, in quanto le contestazioni riguardavano valutazioni di merito già coerentemente motivate dai giudici precedenti, senza evidenziare violazioni di legge. Di conseguenza, L'Imputato deve pagare le spese del processo, versare tremila euro alla Cassa delle Ammende e risarcire integralmente la vittima del reato.
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