La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per aver occupato un immobile senza titolo sino al giugno 2020. L'imputato lamentava la mancata prescrizione del reato, la mancata assoluzione per stato di necessità e l'eccessiva severità della pena inflitta. I giudici hanno chiarito che il tema dell'occupazione abusiva e stato di necessità non può giustificare una condotta illecita protratta stabilmente nel tempo. Inoltre, per i fatti commessi entro il 2020 si applica la disciplina dell'improcedibilità temporale, i cui termini non risultavano affatto decorsi. Rilevata la genericità e la totale infondatezza delle doglianze, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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