Un imputato, allontanatosi dalla propria abitazione in violazione di una misura restrittiva, ha giustificato la sua condotta con lo stato di necessità, sostenendo di dover risolvere un problema di manovra di un autocarro. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, ritenendo che non esistesse una situazione di pericolo grave e imminente. Il semplice disagio non integra lo stato di necessità. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicare la non punibilità per tenuità del fatto, poiché non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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