Un Lavoratore, parte civile in un procedimento penale contro un Accusato per reati di rapina e calunnia, ha visto i reati dichiarati prescritti in appello. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata notifica dell'udienza. Tuttavia, prima della decisione finale, il Lavoratore ha raggiunto un accordo transattivo con l'Accusato e ha rinunciato al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Ha condannato il Lavoratore al pagamento delle spese processuali, ma non a versare somme alla Cassa delle ammende, riconoscendo che la rinuncia derivava da un accordo e non da colpa.
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