La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un Lavoratore per reati legati allo spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e concorso di persone (art. 110 c.p.). Il Lavoratore aveva impugnato la sentenza di appello, lamentando vizi di motivazione e la mancata ammissione di prove. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse una mera reiterazione di motivi già esaminati e respinti in appello, senza nuove critiche specifiche. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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