Un Cittadino ha presentato un ricorso contro una condanna per violazione dell'Art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Il ricorso, infatti, non presentava argomenti nuovi, ma si limitava a ripetere le contestazioni già esaminate e respinte dai giudici precedenti. La Corte ha ritenuto che le motivazioni della sentenza impugnata fossero già state adeguatamente vagliate. Il Cittadino deve pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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