La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che aveva precedentemente concordato un "patteggiamento in appello" (un accordo sulla pena in secondo grado). La Suprema Corte ha chiarito che un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello è inammissibile se contesta la mancata verifica di cause di non punibilità (Art. 129 c.p.p.) o la mancanza di motivazione. Il giudice d'appello, accettando il patteggiamento, non deve motivare il mancato proscioglimento se l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello. Nel caso specifico, l'imputato aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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