La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990). L'imputato contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) e l'omessa riduzione della pena. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e non specifico, poiché riproponeva argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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