Un Lavoratore, condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha presentato un ricorso contro la sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Questo perché il ricorso era generico e non affrontava le motivazioni della sentenza impugnata. Il Lavoratore, infatti, aveva basato il suo appello su fatti completamente diversi, come atti persecutori, sequestro di persona e lesioni personali, che non rientravano nel thema decidendum (l'oggetto della decisione) del giudizio. La Corte ha quindi condannato il Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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