Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha contestato la proroga della limitazione accesso stampa detenuto locale. Il Tribunale di Messina aveva confermato il divieto, motivandolo con il concreto pericolo che il detenuto, esponente di spicco di una cosca mafiosa, potesse usare i giornali locali per comunicare informazioni utili all'organizzazione criminale con altri detenuti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la misura era legittima e proporzionata. Ha ribadito che il diritto all'informazione del detenuto non è assoluto, potendo egli fruire della stampa nazionale, e che la pericolosità del soggetto giustificava la restrizione.
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