Un revisore contabile, assolto con formula piena dall'accusa di peculato e falso, chiede alla propria compagnia assicurativa il rimborso delle spese di resistenza sostenute per difendersi dalla richiesta di risarcimento della parte civile. La Corte d'Appello nega il diritto, ritenendo che la polizza non coprisse i reati dolosi e mancasse un patto di tutela legale. La Cassazione accoglie il ricorso del professionista: il diritto al rimborso delle spese di resistenza, previsto dall'articolo 1917 del codice civile, è un effetto automatico del contratto di responsabilità civile. L'esclusione per dolo non opera se l'assicurato viene assolto con formula piena, poiché rileva l'accertamento finale e non la mera accusa iniziale. La causa viene rinviata per quantificare le spese effettive.
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