Una società edile e i suoi soci impugnavano quattro avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, i contribuenti presentavano domanda per la definizione agevolata della controversia, pagando gli importi previsti dalla legge. L'Agenzia delle Entrate chiedeva quindi l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stabilendo che le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, come previsto dalla legge per i casi di definizione agevolata delle pendenze tributarie.
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