L'Ente Previdenziale ha contestato l'uso di buoni lavoro (voucher) tra una Società di Ristorazione e una Società Fieristica, richiedendo il pagamento dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha escluso la responsabilità solidale negli appalti della Società Fieristica, qualificando il rapporto non come appalto, ma come locazione di spazi e concessione di attività. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la presenza di un appalto atipico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, poiché l'ente non ha riprodotto il testo del contratto né ha confutato adeguatamente la decisione d'appello. Di conseguenza, l'Ente Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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