L'Imputata, condannata in primo grado per tentato furto aggravato, ha proposto appello chiedendo la riduzione della pena al minimo edittale, evidenziando il risarcimento del danno effettuato. La Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, poiché l'atto non contestava la presenza di precedenti penali che giustificavano lo scostamento dal minimo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'impugnazione deve confrontarsi direttamente con le motivazioni del primo giudice. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Imputata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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