Una associazione sportiva ha impugnato un avviso fiscale sostenendo la nullità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, poiché apposta da un funzionario delegato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la delega di firma è valida se prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate. La data certa della delega, attestata dal timbro del protocollo, ha valore di atto pubblico e non può essere contestata genericamente. L'onere di provare l'invalidità della delega, ad esempio con una querela di falso, spetta al contribuente. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha vinto la causa e l'accertamento è stato confermato.
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