L'Imputato, condannato per i reati di ricettazione e autoriciclaggio a una pena superiore a un anno di reclusione, ha richiesto tramite il proprio difensore munito di procura speciale la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, rinunciando contestualmente alla sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza sostenendo l'incompatibilità tra i due benefici. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che la richiesta formale di lavoro di pubblica utilità implica una valida rinuncia alla pena sospesa. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, rinviando la causa a una diversa sezione della Corte di Appello per il riesame del merito.
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