L'Imputato è stato condannato per ricettazione e detenzione finalizzata alla vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la palese grossolanità della contraffazione escludesse la possibilità di ingannare gli acquirenti, rendendo il reato impossibile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'articolo 474 del codice penale tutela in via diretta la fede pubblica e l'affidamento dei cittadini nei marchi industriali, non soltanto la scelta del compratore. Trattandosi di un reato di pericolo, la condotta è punibile anche se il falso appare evidente o imperfetto. Viene inoltre confermato il rifiuto di convertire la pena detentiva in sanzione pecuniaria a causa dei precedenti penali del soggetto, condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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