Un Lavoratore è stato condannato per spaccio di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Ha presentato ricorso, sostenendo che la sua condotta rientrasse nella categoria di spaccio di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5). La Corte d'Appello ha respinto questa tesi, evidenziando la frequenza delle cessioni, la varietà delle droghe (cocaina, eroina, hashish) e le quantità significative. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'attività del Lavoratore non poteva considerarsi di minima offensività. La decisione ha sottolineato come la capacità di soddisfare numerosi acquirenti escluda la lieve entità. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una multa.
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