Gli eredi di un cliente si sono opposti al decreto ingiuntivo con cui due legali chiedevano il pagamento di competenze professionali per una causa iniziata nel 1997 e sospesa nel 1999. Gli eredi eccepivano la prescrizione del credito dell'avvocato, essendo decorsi oltre dieci anni dall'ultima prestazione (1999). La Corte d'Appello aveva invece ritenuto che il termine decorresse solo dalla morte del cliente (2011). La Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi, stabilendo che in caso di sospensione del processo il rapporto rientra tra gli affari non terminati. Pertanto, la prescrizione del credito dell'avvocato decorre dall'ultimo atto compiuto e non dalla successiva morte del cliente, se questa avviene quando il termine decennale è già interamente decorso.
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