Il caso riguarda la divisione dei beni di un'impresa familiare tra due ex partecipanti. Il Tribunale aveva disposto la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione di un'altra causa, pendente in appello, relativa all'accertamento dei diritti di partecipazione al lavoro. Il ricorrente ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione del processo non è obbligatoria se la causa pregiudicante è già stata decisa con sentenza di primo grado, anche se non ancora definitiva. In questi casi, il giudice può decidere se sospendere la causa solo in via facoltativa e con adeguata motivazione. Di conseguenza, l'ordinanza è stata cassata e il giudizio deve riprendere.
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