L'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori redditi a carico del Socio di una società a ristretta base sociale, presumendo la distribuzione di utili extra-bilancio derivanti da costi inesistenti. Il Socio ha impugnato l'atto, lamentando la mancata sospensione del proprio giudizio in attesa della decisione definitiva sulla società. La Corte di Cassazione ha accolto questa tesi, disponendo la sospensione del processo tributario. I giudici hanno chiarito che, in caso di pendenza separata dei giudizi sul maggior reddito della società e su quello di partecipazione del socio, il processo del socio deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. Si deve infatti attendere il passaggio in giudicato della sentenza sulla società, che costituisce l'antecedente logico-giuridico necessario. Di conseguenza, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta.
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