Una creditrice, che aveva incassato delle somme durante una procedura esecutiva, è stata condannata a restituirle dopo che il titolo del suo debitore è stato dichiarato nullo. La creditrice ha impugnato la decisione in Cassazione, ma ha depositato il ricorso in ritardo, contando sulla pausa estiva. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiave: la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione e neppure alle azioni di restituzione ad esse collegate. Di conseguenza, la creditrice ha perso l'appello e ha dovuto confermare la restituzione delle somme indebitamente percepite.
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