Una società acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un'azienda, ma la venditrice ha successivamente ceduto l'attività a un terzo. L'acquirente ha quindi avviato una causa per il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio risarcitorio in attesa della definizione dell'appello sulla validità del preliminare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'acquirente, stabilendo che la sospensione facoltativa del processo ex art. 337 c.p.c. richiede una motivazione specifica. Il giudice non può limitarsi a rilevare l'astratta pendenza dell'appello, ma deve spiegare concretamente perché ritiene plausibile la riforma della prima sentenza. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sospensione e ordinato la prosecuzione della causa.
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