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Sospensione Della Pena Pecuniaria

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sospensione della pena pecuniaria: decide la Sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza di Trento dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di sospensione della pena pecuniaria avanzata da un condannato in attesa dell'esito dell'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che il Tribunale di sorveglianza ha la competenza esclusiva per disporre la sospensione della pena pecuniaria in via cautelare. Se l'affidamento in prova ha esito positivo e il soggetto si trova in condizioni economiche disagiate, la multa può infatti essere estinta. Di conseguenza, lo stesso giudice che decide sulla misura alternativa deve poter sospendere provvisoriamente il pagamento per evitare un danno ingiusto al condannato prima della decisione finale.
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Sospensione della pena pecuniaria: stop solo a prova avviata
La Condannata, dopo aver richiesto l'affidamento in prova, riceveva una cartella esattoriale per il pagamento di una multa penale. Trovandosi in difficoltà economiche, chiedeva al Tribunale di Sorveglianza la sospensione della pena pecuniaria in via d'urgenza. Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, confermando che il giudice di sorveglianza non può concedere la sospensione della pena pecuniaria prima che la misura alternativa sia effettivamente iniziata. In questa fase preliminare, l'unico rimedio per bloccare la cartella esattoriale è l'opposizione davanti al giudice civile.
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Sospensione della pena pecuniaria: decide il giudice civile
Un condannato, in attesa della decisione sull'affidamento in prova, ha ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di una multa di 18.000 euro. Ha quindi richiesto al Tribunale di Sorveglianza la sospensione della cartella. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, sebbene il Tribunale di Sorveglianza sia competente per la sospensione della pena pecuniaria durante l'affidamento in prova, la contestazione specifica di una cartella di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice civile tramite opposizione all'esecuzione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento, chiarendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice civile anziché dichiarare l'inammissibilità.
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Sospensione della pena pecuniaria: no con misure alternative
Il Tribunale di Monza, in veste di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di sospensione di una cartella esattoriale per il pagamento di una pena pecuniaria presentata da un condannato, nonostante fosse pendente la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Il giudice ha chiarito che le misure alternative non incidono sulla sanzione pecuniaria, per la quale è ammessa solo la rateizzazione. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile poiché privo di motivi specifici di critica al provvedimento impugnato. Di conseguenza, la richiesta di sospensione della pena pecuniaria è stata definitivamente respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sospensione della pena pecuniaria: vince l’impegno, non l’errore
Una donna, ammessa all'affidamento in prova, chiede al Tribunale di Sorveglianza la sospensione della pena pecuniaria di 12.000 euro a causa di difficoltà economiche. Il Tribunale respinge l'istanza, sostenendo che la donna non ha svolto il volontariato previsto e che la misura sta per scadere. La Condannata fa ricorso. La Cassazione le dà ragione e annulla l'ordinanza. I giudici chiariscono che il Tribunale ha commesso un grave errore di calcolo, poiché la misura scade tre anni dopo rispetto a quanto indicato. Inoltre, il Tribunale ha ignorato la relazione degli assistenti sociali, la quale dimostra che il mancato volontariato dipendeva da ritardi del Comune e non dalla donna. Il Tribunale dovrà ora rivalutare il caso basandosi sui dati corretti.
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