Un condannato, in attesa della decisione sull'affidamento in prova, ha ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di una multa di 18.000 euro. Ha quindi richiesto al Tribunale di Sorveglianza la sospensione della cartella. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, sebbene il Tribunale di Sorveglianza sia competente per la sospensione della pena pecuniaria durante l'affidamento in prova, la contestazione specifica di una cartella di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice civile tramite opposizione all'esecuzione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento, chiarendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice civile anziché dichiarare l'inammissibilità.
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