Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice per l'udienza preliminare aveva disposto la sospensione del procedimento per assenza dei due imputati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'atto abnorme. Per il primo imputato vi era la prova della notifica a mani proprie, mentre per il secondo emergevano molteplici atti, come perquisizioni e nomine di difensori, che dimostravano l'effettiva conoscenza del processo. Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per la sospensione del procedimento per assenza, dovendosi invece procedere alla celebrazione del giudizio in loro assenza. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione del processo.
Continua »