Un imputato, condannato in appello per ricettazione, ricorre in Cassazione lamentando sia la mancanza di prove sul dolo, sia l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo, ritenendo la responsabilità per ricettazione ormai irrevocabile, ma accoglie il secondo. La sentenza viene annullata con rinvio limitatamente alla mancata valutazione sulla sospensione condizionale, poiché il giudice di merito ha l'obbligo di motivare su ogni richiesta della difesa.
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