La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati contro una sentenza di Appello che aveva ridotto la loro pena in seguito a un concordato in appello. L'impugnazione si basava su motivi, quali l'errata qualificazione giuridica del fatto, che erano stati oggetto di rinuncia esplicita nell'accordo stesso. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso avverso una sentenza patteggiata in secondo grado è consentito solo per vizi relativi alla formazione della volontà o al mancato rispetto dell'accordo da parte del giudice, e non per rimettere in discussione punti già concordati.
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