Un automobilista ha concordato una pena patteggiata per lesioni personali stradali gravi, aggravate da un tasso alcolemico pari a 2,57 g/l. Il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena, ma ha applicato la revoca della patente per la durata di cinque anni. Il difensore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il beneficio concesso e il precedente esito di messa alla prova per guida in stato di ebbrezza dovessero evitare la perdita del titolo di guida. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza dell'aggravante del tasso alcolemico elevato, la revoca della patente opera in via del tutto automatica come sanzione accessoria obbligatoria di legge, indipendentemente dalla sospensione condizionale della reclusione.
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