Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato a sei mesi di arresto per aver guidato un'autovettura nonostante la revoca della patente. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata declaratoria di estinzione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. I giudici hanno chiarito che la prescrizione del reato non era maturata prima della sentenza d'appello. Inoltre, l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata successivamente, durante il giudizio di legittimità. Il Ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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