La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un provvedimento che applicava misure di prevenzione personali, come la sorveglianza speciale, e patrimoniali, come la confisca di beni. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, focalizzati su presunti vizi di motivazione e sulla valutazione delle prove, non sono ammessi in questa sede, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in materia. La decisione conferma la pericolosità sociale del soggetto e l'origine illecita dei beni confiscati.
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