Un ex dirigente ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla liquidazione della sua quota di previdenza integrativa aziendale, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% sul rendimento anziché la tassazione separata ordinaria. L'Amministrazione finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare al 12,5% si applica solo sui rendimenti derivanti da effettivi investimenti sul mercato finanziario. Poiché il fondo del lavoratore si rivalutava solo tramite calcoli matematici interni, senza alcun rischio di mercato, non vi era un vero rendimento tassabile con l'aliquota di favore. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta.
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