Una lavoratrice della scuola ha impugnato la reiterazione abusiva di diversi contratti a termine contro il Ministero dell'Istruzione. I giudici di merito hanno respinto la richiesta di risarcimento, rilevando l'avvenuta stabilizzazione in ruolo come misura riparatoria idonea e l'assenza di danni ulteriori provati. La dipendente ha quindi presentato ricorso alla Suprema Corte, depositando successivamente un atto di rinuncia. Tale atto, tuttavia, non risultava regolarmente notificato all'Avvocatura di Stato. I giudici hanno chiarito gli effetti della rinuncia al ricorso in cassazione priva dei requisiti formali ordinari. La Corte ha stabilito che la rinuncia irrituale, pur non determinando l'estinzione tipica del processo, dimostra il venir meno dell'interesse ad agire. Di conseguenza, i magistrati hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, compensando integralmente le spese ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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